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Imposta comunale sugli Immobili


Descrizione

L'Imposta Comunale sugli Immobili si applica sui fabbricati (case, negozi, capannoni industriali, autorimesse, uffici, magazzini), aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio nel territorio del Comune. Si applica anche in caso di godimento, su un immobile, del diritto di usufrutto, uso o abitazione, di enfiteusi, di superficie, di locazione finanziaria, di concessione demaniale. La nuda proprietà non produce alcun obbligo ai fini dell'ICI.

Chi deve pagare l'ICI

L'ICI è dovuta dal proprietario dell'immobile (fabbricato, terreno agricolo, area fabbricabile) e dal titolare del diritto d'uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie, dal locatore di contratti di locazione finanziaria(leasing), dai concessionari di aree demaniali, anche se non residenti in Italia, in proporzione alla percentuale di possesso ed ai mesi di possesso. L'ICI deve essere rapportata ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso; se il possesso si protrae per più di 14 giorni, il mese dovrà essere computato per intero.

Chi deve presentare la dichiarazione

Dal 1 gennaio 2008 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Resta l'obbligo della presentazione della dichiarazione:

  1. Per tutti i casi in cui i dati non siano ricavabili dal modello unico informatico utilizzato per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti, quindi per quei casi che non prevedano una trascrizione da parte del Notaio (Es., passaggio da terreno agricolo ad area edificabile; attribuzione di rendita, a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento adottato con il d. m. 19 aprile 1994, n. 701 (DOC-FA), al fabbricato, classificabile nel gruppo catastale D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato in quanto non sono presenti nella banca dati iniziale gli identificativi catastali del fabbricato; casi di acquisto o cessazione di un diritto reale per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale dei genitori) ecc.). In tali ipotesi, il modello da utilizzare è quello ministeriale, disponibile presso l'ufficio Tributi del Comune, gli uffici polifunzionali di Fregene e Palidoro, la Fiumicino Tributi S.p.A..
  2. Per i soggetti che intendono beneficiare delle agevolazioni deliberate dal Consiglio comunale (maggiori detrazioni di imposta, aliquota ridotta per concessione in uso gratuito di alloggi ad uso abitativo, ...). In tal caso, dovrà essere presentata apposita dichiarazione, a pena di decadenza, dal 1 ottobre al 31 dicembre dell'anno di imposta, utilizzando i modelli a tal fine predisposti dallo stesso ufficio dando atto che, ove la dichiarazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, il beneficio in questione per il relativo anno d'imposta non verrà riconosciuto.

Nella sezione Modulistica, sono reperibili il modello di dichiarazione ICI ministeriale, il modello di dichiarazione per uso gratuito e il modello da utilizzare in caso di aliquota differenziata.

Come si calcola

VALORE DEI FABBRICATI

Il valore dei fabbricati, su cui applicare l'aliquota deliberata, è costituito dalla rendita catastale aumentata del 5% e moltiplicata:

  • Per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc) con esclusione delle categorie A10 e C1
  • Per 140 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B.
  • Per 50 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc) e nella categoria A10 (uffici, studi privati);
  • per 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C1 (negozi e botteghe);

VALORE DEI TERRENI AGRICOLI

Il valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale risultante al catasto terreni al primo gennaio dell'anno di imposta, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.

VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - NOVITA'

Per ottenere l'imponibile su cui è dovuta l'ICI per le aree fabbricabili è sufficiente moltiplicare i metri quadri dell'area per il valore venale in comune commercio, stabilito dal Comune a seconda della zona di ubicazione del terreno; si precisa che i valori e le zone omogenee cui far riferimento per l'anno 2009 sono quelli approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 04.02.2009

IL COMUNE DI FIUMICINO, AL FINE DI CONSENTIRE AI CONTRIBUENTI DI REGOLARIZZARE IL PAGAMENTO DELL'ICI DOVUTA SULLE AREE EDIFICABILI (ANNI 2005 - 2006 - 2007 - 2008) SENZA INCORRERE IN SANZIONI, HA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 27.03.2009 LA RIAPERTURA DEI TERMINI DALL'1 MAGGIO E FINO AL 31 LUGLIO C.A PER EFFETTUARE I PAGAMENTI DELL'IMPOSTA E DEGLI INTERESSI DOVUTI.

Per maggiori informazioni, visitare la sezione AREE EDIFICABILI

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

La rendita catastale va determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è situato. Sudetta rendita vanno poi applicati i coefficienti sopra indicati.

FABBRICATI CATEGORIA "D" PRIVI DI RENDITA INTERAMENTE POSSEDUTI DA IMPRESE E DISTINTAMENTE CONTABILIZZATI

Il valore imponibile è quello che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con i coefficienti fissati annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (per il 2009 vedasi Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 23/03/2009 - G.U. 31 marzo 2009, n. 75).

Come e quando pagare

L'ICI può essere versata in due rate: la prima rata, da pagare entro il 16 giugno p.v., è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di imposta. La seconda rata, da pagare tra il 1° ed il 16 dicembre p.v. a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni per l'anno d'imposta. Applicando le stesse aliquote, l'ICI può essere versata in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto (16 giugno p.v.)

Per l'anno 2009, le aliquote e le detrazioni possono essere trovate nella sezione Normativa Comunale

Modalità di pagamento

Il pagamento va effettuato:

  • TRAMITE MODELLO F24 PRESSO TUTTI GLI SPORTELLI POSTALI E BANCARI CONVENZIONATI. NOVITA'
  • presso gli uffici postali utilizzando l'allegato bollettino o, in caso di smarrimento o deterioramento dello stesso, utilizzando un bollettino di conto corrente postale da versare sul CCP N. 23231483 INTESTATO A: FIUMICINO TRIBUTI S.p.A.
  • presso le seguenti banche convenzionate con il concessionario per la riscossione:
    BANCA CREDITO COOPERATIVO - CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA - BANCA DI ROMA - BANCA ANTONVENETA - BANCO DESIO - presso l'intera rete di sportelli nazionali nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;
  • ONLINE tramite il sito delle Poste Italiane S.p.A. - www.poste.it seguendo le istruzioni riportate sul sito stesso.
  • PRESSO LA SEDE DELLA FIUMICINO TRIBUTI S.p.A. usufruendo del servizio PAGOBANCOMAT.

Cosa fare in caso di dimenticanza (ravvedimento operoso) – Art. 13, Decreto Legge 472/97 e s.m.i. - NOVITA' (art. 16, DL 185/2008)

Tramite il ravvedimento operoso è possibile sanare eventuali errori commessi in fase di versamento dell'imposta dovuta e/o di presentazione della dichiarazione/denuncia. Il ravvedimento è possibile però solo nel caso in cui non è stata ricevuta alcuna comunicazione scritta da parte del Comune circa procedimenti di accertamento e/o verifiche della propria posizione tributaria.

Gli importi dovuti devono essere corrisposti utilizzando il bollettino di conto corrente postale previsto per il pagamento ordinario dell'ICI, barrando la casella "RAVVEDIMENTO".

OMESSO VERSAMENTO

  1. se versato entro 30 giorni dalla scadenza:
    imposta non versata + sanzione del 2,50% dell'imposta non versata + interessi
  2. se versato oltre 30 giorni dalla scadenza ma entro la data di presentazione della denuncia relativa all'anno in cui è stato omesso il versamento:
    imposta non versata + sanzione del 3,00% dell'imposta non versata + interessi

OMESSA PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE/DENUNCIA

  1. Entro il termine di 90 giorni dalla scadenza della presentazione:
    presentare dichiarazione/denuncia
  2. versare la sanzione del 8,33% sull'imposta DOVUTA, con un minimo di Euro 4,00

OMESSA PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE/DENUNCIA E OMESSO VERSAMENTO

  1. Entro il termine di 90 giorni dalla scadenza della presentazione:
    presentare dichiarazione/denuncia
  2. versare la sanzione del 8,33% sull'imposta DOVUTA, con un minimo di Euro 4,00 + interessi

MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI DOVUTI

5,0% dell'imposta non versata, calcolato su base giornaliera: imposta non versata x 5,0 x numero dei giorni / 36500 (il numero dei giorni si computa dal giorno successivo alla scadenza del pagamento al giorno di effettivo pagamento)